Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - ORDINANZA PER IL PAGAMENTO DI SOMME - IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI SECONDO GRADO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PER GRAVE DANNO ALLA PARTE CONDANNATA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ARTT. 431, TERZO E QUARTO COMMA, 423, QUARTO COMMA. - COST., ARTT. 3 E 24.
Qualora la controversia da cui e` originata la questione di legittimita` costituzionale sia stata successivamente transatta davanti al giudice, la questione stessa va dichiarata manifesta- mente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto un'even- tuale pronuncia di merito della Corte costituzionale non potrebbe piu` esplicare i propri effetti tipici nel giudizio a quo. (Mani- festa inammissibilita` della questione di legittimita` costituzio- nale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del- l'art. 431, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente alla parte condannata, con ordinanza ex art. 423 cod.proc.civ., al pagamento di somme di denaro di adire il giu- dice di appello per ottenere un'ordinanza non impugnabile di sospensione dell'esecuzione del provvedimento suddetto, quando da questa possa derivarle gravissimo danno; ovvero, dell'art. 423, quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente l'immediata impugnazione dei provvedimenti ivi previsti davanti al giudice di secondo grado).
Riguarda ancheart. 431 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CREDITI DI LAVORO - ORDINANZE PER IL PAGAMENTO DI SOMME - PROVVISIONALE PREVISTA A FAVORE DEL SOLO LAVORATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA, NON POTENDO LA NORMA IMPUGNATA TROVARE APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO A QUO.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale vertente sulla asserita mancata previsione a favore del datore di lavoro della possibilita' di ottenere la provvisionale, poiche', non essendo stata chiesta nel giudizio a quo dal datore di lavoro l'adozione di un tale provvedimento, la norma impugnata non doveva essere applicata nel giudizio stesso, venendo cosi' meno il rapporto di pregiudizialita' necessaria richiesto dall'art. 23, l. 11 marzo 1953, n.87. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
sentenza 76/1981massima n. 14406 LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CREDITI DI LAVORO - ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SOMME A TITOLO PROVVISORIO - REVOCABILITA' SOLO CON LA SENTENZA CHE DECIDE LA CAUSA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA REVOCA PREVISTA NEL RITO ORDINARIO - RAGIONI GIUSTIFICATRICI DELLA SPECIALE DISCIPLINA - INFONDATEZZA.
La peculiarita' dei crediti di lavoro e l'esigenza del sollecito soddisfacimento di bisogni primari del lavoratore inducono a ritenere razionalmente giustificata la disposizione impugnata che prevede, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, la revocabilita' dell'ordinanza che concede la provvisionale soltanto con la sentenza che decide la causa, giacche' questo particolare trattamento e' ispirato alla realizzazione delle anzidette esigenze, escludendo la possibilita' di una immediata reazione della controparte che vanifichi l'urgente attuazione della garanzia alla quale, invece, tende la legge. Sulla base delle stesse argomentazioni inoltre la disposizione impugnata non puo' ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost., essendo giurisprudenza costante di questa Corte che il rispetto del diritto di difesa consente che le relative modalita' di esercizio siano regolate secondo le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, mentre la medesima disposizione, essendo rispondente a razionale giustificazione ed aderente alle caratteristiche del procedimento, non incide minimamente sulla sostanza del potere-dovere dell'organo giurisdizionale chiamato a decidere in materia. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost.). - cfr. S. n. 16/1977
sentenza 76/1981massima n. 14413 PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - IMPOSSIBILITA' PER LA PARTE INTERESSATA (DATORE DI LAVORO) DI FORMULARE PROVE CONTRARIE A QUELLE AMMESSE DAL GIUDICE - EMISSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI ORDINANZE PROVVISORIE DI PAGAMENTO SOMME - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 421, secondo comma, e 423, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla parte interessata di formulare prove contrarie a quelle ammesse dal giudice e concedono la possibilita' di emettere, su istanza del lavoratore, ordinanza di pagamento somme in via provvisoria, in quanto prive di rilevanza non essendo state, nel giudizio a quo, ne' disposta, d'ufficio, l'ammissione di mezzi di prova, ne', da alcuna delle parti, formulata istanza per ottenere la provvisionale.
sentenza 64/1978massima n. 14425 Riguarda ancheart. 421 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - ORDINANZE DI PAGAMENTO SOMME - EMISSIONE IN VIA PROVVISORIA SU ISTANZA DEL LAVORATORE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, commi secondo e terzo, c.p.c. nella parte in cui prevede, per il solo lavoratore, la possibilita' di ottenere dal giudice un'ordinanza di pagamento somme in via provvisoria, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto priva di rilevanza non essendo, nel corso del giudizio a quo, stata avanzata alcuna istanza in tal senso. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 416 e 429 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 3 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 13 del 1977.
sentenza 66/1978massima n. 14428 PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 423 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - ORDINANZE DI CONDANNA A TITOLO PROVVISORIO "SU ISTANZA DEL LAVORATORE" - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA CORTE - APPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE AI SUPERSTITI INDICATI NEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2122 DEL CODICE CIVILE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Va corretta, nel senso dell'applicabilita' della disposizione anche ai superstiti indicati nel primo comma dell'art. 2122 del codice civile, l'interpretazione restrittiva dell'art. 423, comma secondo, del codice di procedura civile (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, (sul nuovo rito del lavoro) - secondo cui il pagamento di somme a titolo provvisorio puo' essere disposto dal giudice, con ordinanza, in ogni stato del giudizio, solo "su istanza del lavoratore" - perche' fondata sulla formulazione letterale della norma e non sulla ratio della stessa, cui invece deve essere data prevalenza, e che risponde all'esigenza di sollecito soddisfacimento di bisogni primari non solo del lavoratore ma anche dei componenti il nucleo familiare (in senso lato) del lavoratore deceduto, nei cui confronti la corresponsione delle indennita', in particolare di fine rapporto, tende a consentire di affrontare le difficolta' immediatamente connesse al venir meno, per morte, di chi, comunque, provvedeva al loro sostentamento. Pertanto, non e' fondata - perche' basata su una interpretazione inesatta della norma denunziata - la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 423 cit., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. Cfr.: sent. n. 8 del 1972.
Riguarda ancheart. 2122 Codice civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 416, TERZO COMMA, 421, 423, TERZO COMMA, E 429, TERZO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 421, 423, terzo comma, e 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle predette questioni.
Riguarda ancheart. 1 legge 533/1973art. 416 Codice di procedura civileart. 421 Codice di procedura civileart. 429 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ART. 416, TERZO COMMA, 423, SECONDO E TERZO COMMA, E 429, TERZO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 423, secondo e terzo comma, e 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle predette questioni.
Riguarda ancheart. 429 Codice di procedura civileart. 416 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 423, SECONDO COMMA, 429, TERZO COMMA, E 431, PRIMO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 423, secondo comma, 429, terzo comma, e 431, primo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in punto di rilevanza.
Riguarda ancheart. 429 Codice di procedura civileart. 431 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 414, SECONDO E TERZO COMMA, 418, PRIMO COMMA, 420, PRIMO E QUINTO COMMA, 423, SECONDO COMMA, E 431, PRIMO E ULTIMO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 414, secondo e terzo comma, 418, primo comma, 420, primo e quinto comma, 423, secondo comma, 431, primo e ultimo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - non avendo il giudice a quo motivato in ordine alla rilevanza della dedotta questione.
Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura civileart. 420 Codice di procedura civileart. 431 Codice di procedura civileart. 418 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 416, SECONDO E TERZO COMMA, 423, SECONDO COMMA, E 429, TERZO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, secondo e terzo comma, 423, secondo comma, e 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - avendo il giudice a quo omesso ogni esame sulla concreta rilevanza della questione dedotta.
Riguarda ancheart. 416 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973art. 429 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 416, TERZO COMMA, 423, SECONDO E TERZO COMMA, E 429, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 423, secondo e terzo comma, e 429, primo, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - non avendo il giudice a quo motivato in ordine alla concreta rilevanza della dedotta questione.
Riguarda ancheart. 329 Codice di procedura civileart. 416 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973