Art. 424 c.p.c.Assistenza del consulente tecnico

[1]Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu' consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

[2]Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

[3]Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art424 · fonte su Normattiva