Art. 445 c.p.c.
Consulente tecnico
[1]Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.
[2]Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo 424 puo' essere prorogato fino a sessanta giorni.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva