Art. 425 c.p.c. — Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali
[1]Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.
[2]Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
[3]A tal fine, il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
[4]Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva