Art. 446 c.p.c. — Istituti di patronato e di assistenza sociale
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva