Art. 426 c.p.c.Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

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[1]Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria.

[2]Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 20 gennaio 1977 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art426 · fonte su Normattiva