Art. 438 c.p.c.Deposito della sentenza di appello

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[1]L'attore, all'atto della costituzione, deve depositare copia del processo verbale di cui all'articolo 432 o, in mancanza, il documento che prova la denuncia della controversia.

[2]Il deposito di tali atti puo' essere fatto anche dal convenuto.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art438 · fonte su Normattiva