Art. 438 c.p.c. — Deposito della sentenza di appello
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[1]L'attore, all'atto della costituzione, deve depositare copia del processo verbale di cui all'articolo 432 o, in mancanza, il documento che prova la denuncia della controversia.
[2]Il deposito di tali atti puo' essere fatto anche dal convenuto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva