Art. 438 c.p.c. — Deposito della sentenza di appello
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[1]Il deposito della sentenza di appello e' effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.
[2]Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 18 ottobre 2022 · versione 21 su Normattiva