Art. 439 c.p.c.Cambiamento del rito in appello

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[1]Il giudice puo' disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni. Puo' disporre la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

[2]Si applica anche davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art439 · fonte su Normattiva