Art. 439 c.p.c. — Cambiamento del rito in appello
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[1]Il giudice puo' disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni. Puo' disporre la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.
[2]Si applica anche davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva