Art. 439 c.p.c. — Cambiamento del rito in appello
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Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 21 marzo 1998 · versione 21 su Normattiva