Art. 440 c.p.c. — Appellabilita' delle sentenze
Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva
Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1940
Collegamenti
Art. 339 — Appellabilita' delle sentenze
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma. E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita'…
Art. 597 — Appellabilita'
… l'applicazione degli articoli 42, 43, 339, quarto comma del codice di procedura civile, le sentenze pronunciate su cause di valore eccedente le lire cinquemila sono appellabili avanti il tribunale della circoscrizione, in cui il comandante di porto ha sede. Il…
Art. 44-bis
In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo…
Art. 593 — Casi di appello
… articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza…
Art. 100
Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali 1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e' ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana…
Art. 606 — Casi di ricorso
… inutilizzabilita', di inammissibilita' o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2; e) mancanza, contraddittorieta'…
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art440 · fonte su Normattiva