Art. 440 c.p.c. — Appellabilita' delle sentenze
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Il giudice interroga di regola le parti a norma dell'articolo 117 e chiede alle associazioni sindacali di cui all'articolo 430 le informazioni opportune; puo' inoltre disporre la comparizione personale dei rappresentanti che hanno partecipato al tentativo di conciliazione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva