Art. 441 c.p.c.Consulente tecnico in appello

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[1]I consulenti tecnici, nominati a norma dell'articolo 61, sono scelti in albi speciali.

[2]Il consulente tecnico interviene in camera di consiglio, anche senza la presenza delle parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la controversia presenta.

[3]Del parere del consulente e' redatto processo verbale, tranne che il consulente lo presenti per iscritto.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art441 · fonte su Normattiva