Art. 441 c.p.c. — Consulente tecnico in appello
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[1]I consulenti tecnici, nominati a norma dell'articolo 61, sono scelti in albi speciali.
[2]Il consulente tecnico interviene in camera di consiglio, anche senza la presenza delle parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la controversia presenta.
[3]Del parere del consulente e' redatto processo verbale, tranne che il consulente lo presenti per iscritto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva