Art. 445 c.p.c.Consulente tecnico

[1]Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.

[2]Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo 424 puo' essere prorogato fino a sessanta giorni.

Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art445 · fonte su Normattiva