Art. 454 c.p.c. — Ricorso per cassazione
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[1]Il termine per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale e' di trenta giorni.
[2]Si puo' proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1949 · versione 0 su Normattiva