Art. 454 c.p.c. — Ricorso per cassazione
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857
6Il D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 ha disposto (con l'art. 53, comma 1) che "Il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 454 primo comma del Codice di procedura civile del 1940, e' sostituito da quello di sessanta giorni stabilito dall'art. 325 secondo comma dello stesso Codice, se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, e' ancora in corso".
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 12 dicembre 1973 · versione 10 su Normattiva