Art. 457 c.p.c. — Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo
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[1]Se il lodo non e' depositato nel termine di cui all'articolo 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte piu' diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.
[2]Se l'istanza non e' proposta entro sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, il giudice dichiara, anche d'ufficio, l'estinzione del processo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva