Art. 457 c.p.c. — Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo
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[1]((Se il lodo non e' depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte piu' diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.
[2]Se l'istanza non e' proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 12 dicembre 1973 · versione 10 su Normattiva