Art. 473 c.p.c.
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533
Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva
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ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533
Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva
Spiegazione
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Provvedimenti riguardanti i minori - Provvedimenti temporanei ed urgenti - Sospensione feriale - Applicabilità.
Al giudizio di cassazione relativo al controllo di legittimità dei provvedimenti temporanei e urgenti, che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori collegati all'esercizio della responsabilità genitoriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c., è applicabile la sospensione feriale dei termini, non essendo, tali provvedimenti, riconducibili alla categoria dei procedimenti cautelari e non potendo ammettersi una interpretazione analogica o estensiva del disposto dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove individua i procedimenti sottratti alla sospensione feriale.
Precedenti: 671090-01
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. - Mero controllo del provvedimento impugnato - Esclusione - Ricostruzione diretta del fatto storico dedotto - Sussistenza - Circostanze sopravvenute - Deducibilità davanti al giudice di prime cure - Necessità.
Il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. non é un rimedio limitato ai soli casi in cui il provvedimento risulti affetto da vizi macroscopici, rilevabili ictu oculi ovvero emergenti dalla stessa motivazione, ma é volto ad un riesame della decisione, attraverso una ricostruzione diretta del fatto storico dedotto, anche sulla base delle "sommarie informazioni" eventualmente assunte.
Precedenti: 673595-03
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Ipoteca giudiziale - Cancellazione - Domanda eterodeterminata - Conseguenze - Prospettazione di fatti diversi - Identità di causa petendi e litispendenza - Esclusione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art473 · fonte su Normattiva
In tema di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. 473-bis.36, comma 1, c.p.c.), il fatto costitutivo della domanda ha contenuto negativo e consiste nell'insussistenza del pericolo di inadempimento dell'obbligato, da valutarsi in relazione alla condotta di quest'ultimo, sicché, trattandosi di diritto eterodeterminato, la prospettazione di circostanze diverse o sopravvenute rispetto a quelle dedotte in un precedente giudizio integra una diversa causa petendi, con conseguente esclusione della litispendenza.
Riguarda ancheart. 155 Codice civile
Precedenti: 656094-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - A SEGUITO DI GIUDIZIO DI REVOCA DELL'INTERDIZIONE Amministrazione di sostegno - Nomina di amministratore esterno pur in presenza di familiari disponibili - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
In tema di amministrazione di sostegno, la scelta dell'amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario; pertanto, in presenza di un'accesa conflittualità interna alla famiglia, la soluzione che consenta di amministrare gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità non può che essere rappresentata dalla nomina di un soggetto terzo, pur essendovi diversi familiari disponibili, giacché l'elenco delle persone indicate dall'art. 408 c.c. non ha carattere tassativo né contiene alcun criterio preferenziale.
Riguarda ancheart. 408 Codice civileart. 404 Codice civile
Precedenti: 619779-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Domanda di pagamento diretto delle somme dovute dal terzo ex art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. - Provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità. · FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In genere.
In tema di assegno divorzile, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che declini la domanda di pagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell'art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. il rimedio esperibile non é il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione agli atti esecutivi.
Riguarda ancheart. 618 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civile
Precedenti: 674485-01
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Ordine di protezione - Rito applicabile e successivo reclamo - Richiesta in via principale - Richiesta nell'ambito di un procedimento de responsabilitate - Distinzione - Competenza - Fattispecie. · FAMIGLIA - IN GENERE In genere.
In materia di ordine di protezione contro gli abusi familiari, la decisione sulla relativa richiesta, se proposta nell'ambito di un procedimento de responsabilitate, è attribuita al tribunale in composizione collegiale ed è reclamabile avanti alla corte d'appello, mentre, nel caso in cui sia proposta in via autonoma, la relativa decisione spetta al tribunale in composizione monocratica ed è suscettibile di reclamo avanti allo stesso tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 473-bis.71, commi 2 e 4, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la competenza della corte d'appello in ordine al reclamo sul provvedimento contenente l'ordine di protezione emesso dal tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, a fronte del ricorso del pubblico ministero ex artt. 333 c.c. e 5-bis della legge n. 1984 del 1983). 73 <!-- pag. 74 -->
Precedenti: 671117-03
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare - Giudizi instaurati o pendenti alla data del 28 febbraio 2023 - Competenza del tribunale e non della corte di appello - Ragioni. · COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.
La competenza per i giudizi aventi a oggetto il reclamo avverso i decreti adottati dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, emessi all'esito di un 13 <!-- pag. 14 --> procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se inerenti a una procedura aperta in data anteriore, è del tribunale e non della corte d'appello, poiché il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, come avviene nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, ove i vari segmenti procedimentali non rilevano isolatamente, ma sono strumentali a garantire nel tempo la complessiva attuazione della procedura.
Riguarda ancheart. 35 d.lgs. 149/2022art. 720 Codice di procedura civileart. 739 Codice di procedura civile
Precedenti: 673356-01
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti in materia di minori - Competenza per territorio - Luogo di residenza abituale del minore - Trasferimento illecito - Eccezione ex art. 471-bis.11 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.
Nei procedimenti in materia di minori, è territorialmente competente il tribunale nel cui circondario il minore ha la residenza abituale, salvo che la stessa sia stata trasferita illecitamente, ossia senza il consenso di uno dei genitori, poiché, ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c., anche se si instaura un nuovo habitat con tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove la domanda sia formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice del luogo della precedente residenza abituale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività del disposto dell'art. 473-bis.11, comma 1, seconda parte c.p.c., poiché, a fronte di un rapporto sentimentale gravemente compromesso, il centro della vita del minore si era radicato presso la casa dei nonni materni, in Siracusa, anziché nel luogo di lavoro del padre, in Milano, e tutti gli spostamenti della madre in Sicilia erano stati effettuati consensualmente).
Riguarda ancheart. 43 Codice civile
Precedenti: 668386-01, 646774-01
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Appello nel novellato rito famiglia - Proposizione con ricorso ai sensi dell’art. 473-bis.30 c.p.c. - Applicabilità agli appelli proposti successivamente al 28 febbraio 2023 - Esclusione - Applicabilità alle sole controversie introdotte in primo grado a partire dal 1° marzo 2023 - Sussistenza - Ragioni.
In tema di giudizio di appello del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, la disposizione dell'art. 473-bis.30 c.p.c., che prevede che l'appello si propone con ricorso, si applica soltanto per i ricorsi depositati in primo grado a partire dal 1° marzo 2023, secondo la regola transitoria generale dettata nel comma 1 dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
Riguarda ancheart. 35 d.lgs. 149/2022
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti in sede di reclamo ex art. 473- bis.24, comma 5, c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis) - Statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori" - Impugnabilità per cassazione - Ambito applicativo. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.
In tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori.
Precedenti: 670760-01, 668369-01
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473- bis.24 c.p.c. - Reclamo - Mero strumento di controllo "ab estrinseco" - Esclusione - Natura di vero e proprio gravame - Sussistenza. 30 <!-- pag. 31 --> · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.
In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo "ab estrinseco" della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato.
Precedenti: 670760-01, 667484-01
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Giudizi di separazione e divorzio - Provvedimenti temporanei e urgenti - Statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori" - Ordinanza di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. - Ambito applicativo. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate.
Riguarda ancheart. 111 Costituzione
Precedenti: 670760-01, 668369-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - RITO DEL LAVORO - POTERI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IMPOSSIBILE REITERAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - NON APPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NELLA FASE DEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 473 c.p.c. - "nella parte in cui riconosce al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata nell'ambito delle controversie di lavoro la possibilita' di reiterare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, gia' riconosciutagli dal secondo comma dell'art. 431 c.p.c." - in quanto sollevata dal Pretore, che (come gia' rilevato in precedenti decisioni) non puo', quale giudice di primo grado, applicare la disposizione impugnata (di cui e' destinatario il giudice di appello), onde la concreta irrilevanza della questione nel giudizio a quo. - S. nn. 16 e 17/1977, 43 e 63/1978.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.