Art. 487 c.p.c.Forma dei provvedimenti del giudice

[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che puo' essere dal giudice stesso modificata o revocata finche' non abbia avuto esecuzione.

[2]Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art487 · fonte su Normattiva