Art. 487 c.p.c.
Forma dei provvedimenti del giudice
[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che puo' essere dal giudice stesso modificata o revocata finche' non abbia avuto esecuzione.
[2]Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva