Art. 488 c.p.c. — Fascicolo dell'esecuzione
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[1]Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
[2]Il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa puo' autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva