Art. 488 c.p.c. — Fascicolo dell'esecuzione
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[1]Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
[2]Il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa puo' autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 14 luglio 1950, n. 581 non ha ratificato la modifica del secondo comma del presente articolo disposta dal D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483.
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 21 marzo 1998 · versione 10 su Normattiva