Art. 492 c.p.c. — Forma del pignoramento
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[1]Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un' ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
[2]Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva