Art. 493 c.p.c.
Pignoramenti su istanza di piu' creditori
[1]Piu' creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
[2]Il bene sul quale e' stato compiuto un pignoramento puo' essere pignorato successivamente su istanza di uno o piu' creditori.
[3]Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se e' unito ad altri in unico processo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva