Art. 494 c.p.c. — Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
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[1]Il debitore puo' evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.
[2]All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere la somma versata.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva