Art. 499 c.p.c. — Intervento
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[1]Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nell'esecuzione gli altri creditori, ancorche' non privilegiati.
[2]Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva