Art. 501 c.p.c.Termine dilatorio del pignoramento

L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo' essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo' essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art501 · fonte su Normattiva