Art. 504 c.p.c. — Cessazione della vendita forzata
Se la vendita e' fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare quando il prezzo gia' ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva