Art. 455Cessazione del ricupero operato dall'autorita' marittima per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari

Se, durante il corso delle operazioni compiute dall'autorita' marittima mercantile, i proprietari intendono assumere il ricupero a norma del secondo comma dell'articolo 507 del codice, devono farne dichiarazione all'autorita' medesima. Ricevuto il rimborso delle spese sostenute, l'autorita' marittima mercantile consegna ai proprietari le cose eventualmente ricuperate. Il rimborso e la consegna sono fatti constare con processo verbale redatto in duplice esemplare, dei quali uno e' rimesso agli interessati e l'altro e' conservato presso l'ufficio. Qualora le spese per il ricupero eseguito dall'autorita' marittima mercantile siano state coperte in tutto o in parte mediante la vendita delle cose ricuperate, a norma del secondo comma dell'articolo 508 del codice, della circostanza e' fatta speciale menzione nel processo verbale e ai proprietari, e' fatta consegna dei documenti relativi alla vendita, nonche' della somma eventualmente residuata.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art455 · fonte su Normattiva