Art. 505 c.p.c. — Assegnazione
[1]Il creditore pignorante puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.
[2]Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione puo' essere chiesta a vantaggio di uno solo o di piu', d'accordo fra tutti.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva