Art. 505 c.p.c.Assegnazione

[1]Il creditore pignorante puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.

[2]Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione puo' essere chiesta a vantaggio di uno solo o di piu', d'accordo fra tutti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art505 · fonte su Normattiva