Art. 530 c.p.c. — Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita
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[1]Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.
[2]All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
[3]Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
[4]Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva