Art. 539 c.p.c. — Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento
[1]Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
[2]Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva