Art. 542 c.p.c. — Distribuzione giudiziale
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[1]Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il pretore non l'approva, ognuno di essi puo' chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
[2]Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva