Art. 547 c.p.c.Dichiarazione del terzo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 marzo 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Con dichiarazione all'udienza il terzo, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso, e quando ne dove eseguire il pagamento o la consegna.

[2]Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

[3]Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art547 · fonte su Normattiva