Art. 547 c.p.c.Dichiarazione del terzo

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[1]Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente ((o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata)), il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

[2]Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

[3]Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Testo vigente dal 1 gennaio 2013 al 11 novembre 2014 · versione 147 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art547 · fonte su Normattiva