Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Omessa dichiarazione del terzo - Opposizione ex art. 617 c.p.c. di quest'ultimo avverso l'ordinanza di assegnazione - Deduzione di vizi del provvedimento - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).
Cass. civ. n. 32376/2025Sez. 3Rv. 677181-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 543 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 548 Codice di procedura civile
Precedenti: 671146-02, 665105-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Erroneità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato che, dopo aver reso una dichiarazione parzialmente positiva in relazione a un credito derivante da un contratto preliminare di compravendita, l'aveva rettificata in termini totalmente negativi, prima dell'emissione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta risoluzione dello stesso per recesso ex art. 1385 c.c.).
Cass. civ. n. 29059/2025Sez. 3Rv. 676855-01
Riguarda ancheart. 617 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civile
Precedenti: 652835-03, 596348-01, 644190-01
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - DOMANDA DI SOSTITUZIONE Pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito già azionato in via esecutiva - Possibili condotte del terzo pignorato - Onere di dichiarazione del medesimo terzo - Conseguenti poteri del "creditor creditoris". · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE In genere.
Se un pignoramento presso terzi ha ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato può proporre - se e nella misura in cui è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione - opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, oppure ha l'onere di dichiarare la suddetta circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato nei confronti sia del proprio creditore originario sia del creditor creditoris (il quale, a sua volta, appresa la notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, gli si può sostituire ex art. 111 c.p.c., in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito oppure mediante istanza ex art. 511 c.p.c.), senza, peraltro, che il debitor debitoris possa contestare l'azione del suo creditore, sostenendo l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva.
Cass. civ. n. 28984/2025Sez. LRv. 676998-01
Riguarda ancheart. 111 Codice di procedura civileart. 511 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civile
Precedenti: 658320-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Pignoramento presso terzi - Oggetto - Crediti successivi alla conclusione del procedimento - Esclusione.
In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento si riferisce ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato o della pronuncia della sentenza o del provvedimento giudiziale che accerta l'obbligo del terzo, non estendendosi a quelli sorti successivamente alla conclusione del procedimento. 55 <!-- pag. 56 -->
Cass. civ. n. 24670/2025Sez. 3Rv. 676583-02
Riguarda ancheart. 543 Codice di procedura civileart. 548 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civile
Precedenti: 583130-01, 667976-01
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del Procuratore Generale degli Assicuratori dei Lloyd's - Potere di rappresentanza dei sottoscrittori della singola polizza - Sussistenza - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito - Legittimazione - Estensione a tutti i "members" o "syndicates" - Esclusione - Fattispecie. · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE In genere. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
Nell'espropriazione forzata presso terzi in cui il terzo pignorato si identifica con gli "Assicuratori dei Lloyd's" (nella loro struttura anteriore al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea), La dichiarazione ex art. 547 c.p.c. è resa dal procuratore generale che - quale mandatario generale di tutti gli assicuratori e, in particolare, degli "underwriters" della polizza - è dotato della rappresentanza unitaria dei sottoscrittori operanti in Italia e, quindi, della legittimazione processuale attiva e passiva dei soggetti interessati al processo; ne consegue che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito è ritualmente proposta dal predetto procuratore generale, senza che sia configurabile una legittimazione estesa a tutti i "members" o "syndicates". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nell'accogliere l'opposizione avverso il provvedimento di assegnazione del credito emesso dal 71 <!-- pag. 72 --> giudice dell'esecuzione a seguito di dichiarazione resa dal procuratore generale dei Lloyd's, aveva escluso l'esigenza di integrare il contraddittorio verso altri assicuratori che - avuto riguardo alla particolare struttura dei Lloyd's di Londra prima della Brexit e della costituzione della società per azioni di diritto belga "Lloyd's Europe" - fanno parte di un'unione di assicuratori associati in gruppi).
Cass. civ. n. 15108/2025Sez. 3Rv. 675335-01
Riguarda ancheart. 617 Codice di procedura civileart. 102 Codice di procedura civile
Precedenti: 673619-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA Pignoramento di somme di danaro dovute da un terzo al debitore - Obbligo del terzo di rendere la dichiarazione - Insussistenza - Conseguenza - Mancata dichiarazione - Comportamento antigiuridico produttivo dell'obbligo di risarcimento del danno - Esclusione - Fattispecie.
Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi, il terzo, chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non diviene parte del giudizio, né assume un dovere, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, poiché, nel regime normativo anteriore alla l. n. 228 del 2012, l'unica conseguenza derivante dalla mancata comparizione o dal rifiuto della dichiarazione o dalle contestazioni insorte su quest'ultima è costituita dall'assoggettamento al successivo ed eventuale giudizio di accertamento del suo obbligo; ne consegue che la mancata presentazione del terzo all'udienza per rendere la dichiarazione oppure la sua omessa costituzione nel giudizio di accertamento non costituiscono - diversamente dal caso in cui sia resa una dichiarazione manifestamente reticente od elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito - comportamenti antigiuridici produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore pignorante, il quale, fino all'assegnazione, può tutelarsi facendo 228 <!-- pag. 229 --> valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l'eventuale maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che la condotta del terzo - il Ministero delle Infrastrutture - integrasse gli estremi dell'illecito civile, atteso che questo, nel momento in cui aveva reso la dichiarazione, effettivamente non aveva posizioni debitorie nei confronti del debitore esecutato, non rilevando le vicende successive del credito pignorato in ragione del ritardo nell'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, imputabile a scelte processuali dello stesso creditore).
Cass. civ. n. 13611/2025Sez. 3Rv. 674789-01
Riguarda ancheart. 1224 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 548 Codice di procedura civile
Precedenti: 494076-01, 643141-02
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Udienza indicata nell'atto di pignoramento ricadente nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ex d.l. n. 18 del 2020 - Anticipazione dell'udienza - Mancata comunicazione - Ordinanza di assegnazione del credito resa in udienza - Opposizione ex art. 617 c.p.c. del debitore - Termine - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento - Esclusione - Conoscenza del provvedimento. · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere. 199 <!-- pag. 200 --> · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.
In tema di espropriazione presso terzi, qualora l'udienza ex art. 548 c.p.c. indicata nell'atto di pignoramento ricada nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione da parte del debitore avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, resa durante un'udienza anticipata senza preventiva comunicazione all'esecutato, non decorre dalla data dell'udienza individuata nell'atto, bensì dalla conoscenza dell'emissione del provvedimento.
Cass. civ. n. 11328/2025Sez. 3Rv. 674619-01
Riguarda ancheart. 548 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 83 Decreto Cura Italia
Precedenti: 649055-01, 669114-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).