Art. 550 c.p.c.Pluralita' di pignoramenti

[1]Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

[2]Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo' limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

[3]Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art550 · fonte su Normattiva