Art. 550 c.p.c. — Pluralita' di pignoramenti
[1]Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
[2]Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo' limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
[3]Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva