Art. 47
[1]su pagamenti eseguiti a seguito di pignoramento (articolo 21, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449)
[2]1. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel presente capo, nonche' l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base a ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del presente capo, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20 per cento, secondo modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
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