Art. 56 c.p.c.Autorizzazione

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[1]La domanda per la dichiarazione di responsabilita' del giudice non puo' essere proposta senza autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

[2]A richiesta della parte autorizzata la corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda.

[3]Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 7 aprile 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art56 · fonte su Normattiva