Art. 561 c.p.c.Pignoramento successivo

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[1]Il conservatore delle ipoteche, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni e' stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

[2]L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 e' depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e' compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 563 secondo comma. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo.

[3]Se il pignoramento successivo e' compiuto dopo la udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art561 · fonte su Normattiva