Art. 561 c.p.c. — Pignoramento successivo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942. Leggi il testo vigente →
[1]Il conservatore delle ipoteche, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni e' stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.
[2]L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 e' depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e' compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 563 secondo comma. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo.
[3]Se il pignoramento successivo e' compiuto dopo la udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva