Art. 56 c.p.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE
Testo vigente dal 7 aprile 1988, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE
Testo vigente dal 7 aprile 1988, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva
Spiegazione
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Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - NATURA - EFFETTI - CONSERVAZIONE IN VIGORE A TITOLO TRANSITORIO DELLA NORMATIVA CONTENUTA IN UNA DISPOSIZIONE OGGETTO DI ABROGAZIONE REFERENDARIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEL GIUDICE.
La peculiare natura del referendum quale atto-fonte dell'ordinamento preclude al legislatore, di conservare in vigore, in via transitoria, e all'interprete, di riconoscere una ultrattivita' all'art. 56, cod. proc. civ., abrogato dal referendum, inteso come modo di essere dell'azione di responsabilita' di cui all'art. 55 stesso codice, che pur continua a costituire la causa petendi per i giudizi relativi a fatti precedenti l'abrogazione referendaria. A differenza del legislatore che puo' correggere o addirittura disvolere quanto ha in precedenza statuito, il referendum manifesta infatti una volonta' definitiva e irripetibile.
NORME OGGETTO DI RICHIESTA REFERENDARIA - IPOTIZZATA ABROGAZIONE - EFFETTI - VALUTAZIONE IN SEDE DI GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM - ESCLUSIONE.
In sede di giudizio di ammissibilita` di richieste di referendum abrogativo, non viene di per se` in rilievo l'eventuale effetto abrogativo del referendum stesso: la prospettata illegittimita` costituzionale di una sua possibile conseguenza non puo` essere presa in considerazione e vagliata al fine di pervenire ad una pronuncia di inammissibilita` del quesito referendario, tanto piu` che la conseguente situazione normativa potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimita` costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti prescritti. - cfr. S. nn. 251/1975, 16/1978, 24/1981 e 26/1981.
Riguarda ancheart. 74 Codice di procedura civileart. 55 Codice di procedura civile
RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E PUBBLICO MINISTERO CHE INTERVENGA NEL PROCESSO CIVILE - CASI PREVISTI - AZIONE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Va dichiarata ammissibile la richiesta di referendum se il quesito posto sia omogeneo ed univoco e verta su disposizioni legislative le quali non sono ne` assimilabili a norme costituzionali sotto il profilo della resistenza all'abrogazione, ne` "a contenuto costituzionalmente vincolato" nel senso che esse, considerate nel loro nucleo normativo, darebbero vita all'unica disciplina della materia consentita dalla Costituzione. (Ammissibilita` della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. del cod. proc. civ.: n. 55, che delimita i casi nei quali il giudice e` civilmente responsabile, 56, che condiziona in vario modo l'esercizio della relativa azione e 74 che estende tali norme anche ai magistrati del P.M. che intervengono nel processo civile). - cfr. S. n. 16/1978.
Riguarda ancheart. 55 Codice di procedura civileart. 74 Codice di procedura civile
RESPONSABILITA' CIVILE - IMPIEGATI STATALI - MAGISTRATI - DISCIPLINA - RINVIO A LEGGE STATALE - PLURALITA' DI SCELTE NORMATIVE - POSSIBILITA'.
Ai sensi dell'art. 28 Cost., tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgono attivita` statale, sono personalmente responsabili, non escludendosi - poiche` la norma rinvia alle leggi ordinarie - che codesta responsabilita` sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni: ed in particolare, per quanto concerne i giudici, con le condizioni ed i limiti derivanti dai disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni. - cfr. S. n. 2/1968.
Riguarda ancheart. 74 Codice di procedura civileart. 55 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL GIUDICE - IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA SENZA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E DELLA RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI - INCOMPETENZA DEL GIUDICE A QUO A CONOSCERE NEL CASO CONCRETO LA DOMANDA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 28 Cost. - dell'art. 56, comma primo, cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che la domanda per la dichiarazione di responsabilita' del giudice non puo' essere proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, in quanto il Tribunale che l'ha sollevata non e' competente a pronunciarsi sull'azione spiegata contro un giudice in servizio presso lo stesso Tribunale (cognizione che spettera' ad altro Tribunale designato dalla Corte di cassazione, in applicazione del secondo comma dell'art. 56 succitato), neppure per dichiararla improponibile per difetto di autorizzazione, per cui l'eventuale accoglimento della questione non avrebbe alcun effetto sul giudizio a quo, dovendo il Tribunale - qualunque sia l'esito dell'incidente di costituzionalita' - dichiarare comunque la propria incompetenza.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo comma, cod. proc. Civ. sollevata dalla ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNET…
ECLI:IT:COST:1984:92 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 55
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE…
Art. 61
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 LUGLIO 1991, N. 200, A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE…
Art. 76
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DEL REFERENDUM POPOLARE…
Art. 594
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DEL REFERENDUM POPOLARE.…
Art. 26 — Contributi sindacali
… lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attivita' aziendale. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE.…
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art56 · fonte su Normattiva