Art. 572 c.p.c. — Deliberazione sull'offerta
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[1]Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
[2]Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, e' sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere.
[3]Se supera questo limite, il giudice puo' fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi e' seria probabilita' di migliore vendita all'incanto.
[4]Si applica anche in questo caso la disposizione dell'articolo 577.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva