Art. 572 c.p.c. — Deliberazione sull'offerta
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[1]((Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
[2]Se l'offerta e' superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa e' senz'altro accolta.
[3]Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non puo' far luogo alla vendita se vi e' il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi e' seria possibilita' di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
[4]Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.))113a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 2006
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Testo vigente dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006 · versione 118 su Normattiva