Art. 576 c.p.c. — Contenuto del provvedimento che dispone la vendita
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[1]Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
- 1)se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;
- 2)il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;
- 3)il giorno e l'ora dell'incanto;
- 4)il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicita' e l'incanto, nonche' le eventuali forme di pubblicita' straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;
- 5)l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
- 6)la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
- 7)il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalita' del deposito.
[2]L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva