Art. 600 c.p.c. — Convocazione dei comproprietari
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[1]Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
[2]Se la separazione non e' possibile, puo' ordinare la vendita della quota indivisa o disporre che si proceda alla divisione a norma del codice civile.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva