Art. 613 c.p.c. — Difficolta' sorte nel corso dell'esecuzione
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L'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al pretore le opportune disposizioni per eliminare le difficolta' che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il pretore provvede con decreto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva