Art. 621 c.p.c.
Limiti della prova testimoniale
Il terzo opponente non puo' provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva