Art. 622 c.p.c. — Opposizione della moglie del debitore
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L'opposizione non puo' essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 24 dicembre 1967 · versione 0 su Normattiva