Art. 629 c.p.c.
Rinuncia
[1]Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
[2]Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
[3]In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva