Art. 629 c.p.c.Rinuncia

[1]Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

[2]Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

[3]In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art629 · fonte su Normattiva